Statuto nazionale

NUOVO STATUTO FIMP APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IL 13 GIUGNO 2009

TITOLO I 

Art.1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1.1    Il giorno 21 febbraio 1971 si è costituita in Torino la Federazione Italiana Medici Pediatri, con sigla FIMP, che si è data il relativo Statuto come successivamente modificato ed integrato dai Congressi di Roma, del 3 giugno 1990, di Lecce, del 29 ottobre 1995, di Napoli, del 31 ottobre 1997, dal Congresso di Rossano Calabro del 10 Settembre 2002, e dal Congresso di Roma, del 14 Giugno 2009.
 1.2    La Federazione ha sede legale in Roma (RM) Via Carlo Bartolomeo Piazza n.30. Con delibera della Segreteria Nazionale, su proposta del Presidente,  può essere modificata l’ubicazione della sede e possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.
1.3    La Federazione ha durata fino al 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera del Congresso Nazionale anche prima della scadenza.

Art.2 – SCOPI E STRUMENTI
2.1    La Federazione Italiana Medici Pediatri – FIMP, è l’organizzazione sindacale nazionale e l’associazione professionale dei Medici Pediatri di Famiglia convenzionati con il SSN (istituzionalmente indicati come “Pediatri di Libera Scelta”). 
2.2    La FIMP ha carattere di sindacato libero, autonomo, apartitico e si propone, su di un piano nazionale ed internazionale i seguenti scopi:
1. la tutela professionale, morale, giuridica, economica, previdenziale ed assistenziale dei suoi aderenti; 
2. la stipula di Accordi Collettivi Nazionali, Regionali ed Aziendali con il Servizio Sanitario (S.S.N.) o comunque accordi pubblici o privati rivolti alla tutela della salute del bambino e dell’adolescente e la cura della loro applicazione; 
3. il confronto con tutte le parti politiche e sociali al fine di migliorare l’organizzazione sanitaria in Italia per quanto attiene alla tutela dell’infanzia e dell’età evolutiva; 
4. la promozione, il sostegno e l’organizzazione di attività di aggiornamento e/o formazione e di tutte le iniziative scientifiche e culturali tendenti ad una sempre maggiore qualificazione dei medici specialisti in pediatria; 
5. la promozione, il sostegno, l’organizzazione e la esecuzione di attività di ricerca e di sperimentazione; 
6. la valorizzazione del ruolo e della professionalità del Pediatra di Famiglia all’interno dell’area funzionale pediatrica, collaborando a tal fine con organizzazioni professionali, sociali, scientifiche e sanitarie nazionali ed internazionali, con enti e istituzioni pubbliche e private e con l’Università; 
7. l’incentivazione di attività nel campo medico, culturale e sociale diretta a favorire l’educazione morale e civile delle coscienze per la tutela dei diritti dell’uomo e del cittadino, anche attraverso la promozione di incontri, dibattiti e convegni, organizzando mostre, riunioni e favorendo la creazione di gruppi di volontariato;
8. h) la promozione di attività scientifiche, incontri, dibattiti e altre attività di ricerca finalizzate alla maggiore educazione alla salute, promozione di corretti stili di vita e in particolare alla promozione e alla   diffusione dell’allattamento al seno;
9. la promozione di strumenti atti alla copertura dei  i rischi professionali e umani della categoria, anche attraverso la costituzione di una specifica Fondazione.
2.3    La Federazione può esprimersi sia attraverso l’attività editoriale in genere ed utilizzare qualsiasi tipo di supporto, cartaceo-magnetico-ottico-telematico avvalendosi di tutte le innovazioni e i servizi attinenti anche al settore informatico, sia attraverso la creazione di un sito Web, per la realizzazione delle finalità proprie della Federazione.
2.4    Per l’attività editoriale la Federazione potrà avvalersi dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni. 
2.5    Per l’attività di promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli scopi indicati nei principi costitutivi del presente Statuto, per esempio per l’attività editoriale e per quella informativa e di ricerca, la Federazione, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola di formazione professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, potrà avvalersi dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni. 
2.6    La FIMP può essere “Provider di formazione professionale”, costruendo percorsi diagnostici formativi o progetti in genere dedicati all’area dell’infanzia o, comunque, non in contrasto con i fini della Federazione. Tale attività può essere svolta in proprio e/o per conto terzi, sia in via residenziale sia a distanza, anche attraverso piattaforme digitali dedicate, proprie e/o di terzi. 
2.7    La FIMP può acquisire entrate derivanti da partecipazione, in via originaria o successiva, in società il cui oggetto sociale sia comunque strumentale alla realizzazione degli obbiettivi della Federazione. 
2.8    La Federazione non ha fini di lucro e rispetta i seguenti dettami:1. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo diversa disposizione di legge; 2. l’obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per le attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.
2.9    La Federazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei propri aderenti. Per tali attività la Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale alla Tesoreria, che valuterà le disponibilità economiche della Federazione, stabilirà il rimborso delle spese e delle eventuali indennità spettanti, avvalendosi del cosiddetto criterio di graduazione. Potrà, ove necessario, avvalersi dell’opera e/o della collaborazione, anche retribuita, di soggetti terzi o specifici professionisti esterni alla Federazione, anche in forma societaria.
2.10  Quanto sopra, in considerazione dell’autonomia loro riservata, vale anche per le sezioni provinciali e regionali.

ARTICOLO 3 – ADESIONE – ISCRIZIONE
3.1      L’iscrizione al sindacato è individuale e aperta a tutti i medici pediatri convenzionati con il SSN, agli specialisti in pediatria e/o in possesso di titoli equipollenti o equiparati e agli specializzandi in pediatria.
3.2    Alla FIMP possono aderire anche altre Associazioni e Organizzazioni Sindacali che aderiscono con i propri iscritti.
3.3    La richiesta di adesione di tali Associazioni e/o organizzazioni sindacali deve essere formulata per iscritto al Presidente Nazionale.
3.4    Sulla richiesta di adesione decide, entro tre mesi la Segreteria Nazionale, che porterà la sua decisione motivata alla prima riunione del Congresso Nazionale per la ratifica. Trascorsi inutilmente tre mesi dalla data della richiesta di adesione, la stessa si intende respinta salva diversa decisione del Congresso Nazionale, al quale comunque deve essere sottoposta nella prima riunione.
3.5    La Segreteria Nazionale, per particolari ed eccezionali esigenze di carattere sindacale potrà richiedere contributi straordinari alle associazioni/organizzazioni aderenti.
3.6    Ciascuna Organizzazione dovrà documentare, al momento del tesseramento, la consistenza degli iscritti o degli associati e la loro articolazione territoriale.
3.7    Le Organizzazioni aderenti alla FIMP hanno autonomia organizzativa ed amministrativa purchè non in contrasto con le norme del presente Statuto e con le linee di politica sindacale e sociale della Federazione e sono soggette agli obblighi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.
3.8    Tutte le singole Associazioni che alla data di approvazione del presente statuto già aderiscono formalmente e/o anche di fatto alla FIMP si considerano già aderenti alla stessa senza alcun bisogno di altra accettazione formale.
3.9    La FIMP rappresenta gli iscritti, le associazioni e/o le organizzazioni aderenti e tutela la categoria dei medici pediatri nel suo complesso presso la FNOOMCEO, le altre associazioni di categoria a carattere nazionale ed internazionale, gli organi del S.S.N., le Autorità Centrali e tutte le altre Istituzioni, tra le quali l’OMS e l’UNICEF, ed in ogni caso in cui tale rappresentanza sia necessaria o richiesta.

ART. 4 – GLI ISCRITTI
4.1    Gli iscritti alla Federazione possono essere ordinari, non ordinari, sostenitori e onorari. Sono iscritti ordinari i pediatri di famiglia. Sono  iscritti non ordinari coloro che cessano l’attività di Pediatra di Famiglia e che chiedono di continuare ad essere iscritti alla Federazione, nonché altri medici specialisti pediatri non convenzionati come pediatri di famiglia, o specializzandi in pediatria o discipline equipollenti o equiparate. Sono iscritti sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che elargiscono contributi alla Federazione. Sono iscritti onorari le persone fisiche e/o giuridiche che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della Federazione. Gli iscritti non ordinari, sostenitori e onorari non fanno parte dell’elettorato attivo e passivo della Federazione.
4.2    Tutti gli iscritti sono tenuti ad osservare le norme statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni degli organi della Federazione, la cui inadempienza comporta le sanzioni previste nel presente statuto. Il loro comportamento deve essere ispirato al principio di solidarietà, lealtà e moralità.
4.3    Tutti gli iscritti ordinari sono tenuti a versare alla Sezione Provinciale di appartenenza il contributo associativo. Il versamento della quota avverrà attraverso il versamento mensile della quota contributiva minima nella misura dello 0,5% sulla retribuzione mensile lorda. Tale percentuale minima può essere modificata con delibera del Consiglio Nazionale, su motivata richiesta del Segretario Nazionale alla Tesoreria. La percentuale può essere modificata nella singola provincia per iniziativa della Segreteria Provinciale, su motivata richiesta del Tesoriere provinciale solo dopo parere positivo della Segreteria Nazionale. Per gli iscritti non ordinari l’entità e le modalità di versamento della quota associativa verranno stabilite dalla propria Segreteria Provinciale. Per gli iscritti sostenitori tramite modalità concordate con la Segreteria Provinciale;
4.4    Il pagamento del contributo decorre dal mese in cui viene accolta la domanda di iscrizione o la nomina e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo che non venga presentata formale istanza di cancellazione da inviarsi alla Segreteria Provinciale FIMP di appartenenza e alla Segreteria Nazionale.
4.5    Il Consiglio Nazionale stabilisce, su proposta del Segretario Nazionale alla Tesoreria, in base al bilancio preventivo ed a singoli obiettivi, l’importo della quota nazionale per i soci ordinari, da versare da parte delle segreterie provinciali alla tesoreria nazionale entro il 31 Gennaio di ogni anno, con riferimento agli iscritti al 31 Dicembre dell’anno precedente.
4.6    La Segreteria Nazionale, su indicazione del Segretario Nazionale alla Tesoreria, per particolari ed eccezionali esigenze di carattere sindacale, potrà richiedere contributi straordinari.
4.7    Su proposta della Segreteria Provinciale la perdita dell’iscrizione alla FIMP avviene attraverso delibera formale della Segreteria Nazionale, sentito il parere del collegio dei probiviri, per i seguenti motivi: * inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto o Regolamenti del Sindacato;* gravi motivi morali o disciplinari.

ART. 5 – DIRITTO DI VOTO ED ELEGGIBILITÀ
5.1    I pediatri iscritti alla FIMP non possono essere contemporaneamente iscritti anche ad altri sindacati medici che siano accreditati al tavolo delle trattative per il rinnovo degli ACN o che siano firmatari della stessa convenzione.
5.2    La doppia iscrizione, se non rimossa dopo 15 giorni dalla diffida del Segretario Provinciale ovvero della Segreteria Nazionale, comporta l’espulsione d’ufficio dal Sindacato.
5.3    Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche di tutti gli organi del sindacato gli iscritti ordinari in regola con il pagamento del contributo associativo.
5.4  Nessun iscritto può essere eletto (ovvero perde il suo incarico) in caso sia contemporaneamente iscritto ad altra organizzazione sindacale.

Art. 6 – IL PATRIMONIO SOCIALE
6.1    Il patrimonio è costituito:1. dai beni mobili, mobili registrati, immobili che la Federazione dovesse acquistare;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
6.2    I beni appartenenti alla Federazione sono ad essa intestati ed elencati, a cura del Segretario Nazionale alla Tesoreria, in apposito inventario, depositato presso la sede della Federazione e consultabile da tutti gli aderenti.
6.3    Le entrate della Federazione  sono costituite:1. dalle quote sociali ordinarie e straordinarie; 2. dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
3. dai proventi derivanti da attività connesse alle manifestazioni eventualmente poste in essere;
4. da contributi esterni a qualunque titolo, tanto liberali che su progetti;
5. da rimborsi derivanti da convenzioni.
6.4    La Federazione può ricevere erogazioni liberali in denaro, donazioni ed accettare eredità con beneficio d’inventario; i lasciti testamentari sono accettati in armonia con le finalità statutarie della Federazione. Il Presidente Nazionale attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
6.5    La Federazione  può acquisire partecipazioni di controllo e non, in società di capitali, altri valori mobiliari, effettuare immobilizzazioni finanziarie anche attraverso investimenti in titoli ed obbligazioni.
6.6    I singoli iscritti o le Associazioni o le organizzazioni sindacali aderenti alla FIMP non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati. In caso di liquidazione della Federazione, gli associati non possono richiedere e/o partecipare, neanche pro quota, alla suddivisione del patrimonio che deve essere esclusivamente devoluto ad associazioni aventi finalità similari in base alla deliberazione del Congresso Nazionale.
6.7    La Federazione ha facoltà di ottenere finanziamenti a titolo infruttifero dagli Associati e da terzi.

Art. 7 ESERCIZIO SOCIALE
7.1    L’esercizio sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Segretario Nazionale alla Tesoreria  predispone entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo e la relativa relazione da sottoporre all’approvazione della Segreteria Nazionale entro il mese successivo. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica. Al Termine dell’esercizio il Segretario Nazionale alla Tesoreria provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all’approvazione del Congresso Nazionale entro il 30 aprile successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

TITOLO II

GLI ORGANI NAZIONALI DELLA FEDERAZIONE

Art. 8 – STRUTTURAZIONE DEGLI ORGANI NAZIONALI
8.1    Sono Organi Nazionali della Federazione:
1. il Congresso Nazionale
2. il Presidente Nazionale;
3. La Segreteria Nazionale;
4. il Consiglio Nazionale;
5. la Direzione Nazionale;
6. il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
7. il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 9 – IL CONGRESSO NAZIONALE
9.1    E’ costituito dai delegati rappresentanti le Sezioni Provinciali, in numero proporzionale ai loro iscritti, fino ad un massimo di 10. In ogni caso ogni sezione Provinciale ha diritto ad almeno un delegato. Fanno parte di diritto del Congresso i componenti gli organi centrali elettivi senza diritto di voto e i Segretari Regionali con diritto a 1 voto ciascuno. Possono assistere ai lavori congressuali, senza diritto di voto, tutti gli iscritti.Le sezioni Provinciali esprimono un numero di voti proporzionale al numero degli iscritti alla propria sezione secondo le modalità definite dalla Commissione Verifica Poteri.
9.2    In sede di Congresso Nazionale sono ammesse deleghe esclusivamente  all’interno della stessa sezione provinciale.
9.3    Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della Federazione e determina gli indirizzi generali della politica della FIMP. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli associati.
9.4    Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale su indicazione della Segreteria Nazionale.
9.5    Il Congresso attiva:
a. LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI costituita ai sensi del presente Statuto;
b. L’Ufficio di Presidenza del Congresso è attivato dalla Segreteria Nazionale su proposta della Direzione Nazionale. Esso è composto di cinque membri con le seguenti funzioni: o Presidente del Congresso; o Segretario del Congresso; o Commissione raccolta e coordinamento delle mozioni, espletata da tre membri, il più anziano dei quali ha funzione di Vice Presidente.
9.6 Ciascuno dei componenti dell’Ufficio di Presidenza può svolgere una sola funzione. I componenti degli organi elettivi centrali non possono far parte dell’Ufficio di Presidenza.
9.7    La Direzione Nazionale presenta le candidature per l’Ufficio di Presidenza alla Segreteria Nazionale riunita prima dell’apertura del Congresso. Gli incarichi sono immediatamente conferiti a maggioranza semplice, dopo che la Commissione Verifica Poteri ha constatato la regolarità delle quote pagate da parte delle Sezioni Provinciali a cui appartengono i delegati candidati.

Art. 10 – CONGRESSO NAZIONALE:  CONVOCAZIONE
10.1  Il Congresso Nazionale è ordinario o straordinario. In via ordinaria si riunisce una volta l’anno su convocazione del Presidente Nazionale, effettuata almeno sessanta giorni prima della data stabilita.
10.2  In via straordinaria si riunisce su deliberazione della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno il 50% (cinquanta per cento) + 1 delle Sezioni Provinciali in regola con il pagamento delle quote associative. La riunione deve avvenire entro sessanta giorni dalle delibere o dalle richieste.
10.3  In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente Nazionale, il Congresso è convocato  dal   Vice Presidente nazionale anziano. In tal caso la riunione del Congresso Nazionale avverrà entro sessanta giorni dalla convocazione.
10.4  In caso di Congresso Nazionale elettivo i congressi provinciali e regionali, di norma, si dovranno tenere prima di quello Nazionale.

Art. 11 – CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO:  COMPITI
11.1  Sono compiti del Congresso Nazionale, riunito in seduta ordinaria:
a. discutere e sottoporre ad approvazione la relazione politica del Presidente Nazionale e discutere quelle tecniche del Segretario Nazionale all’Organizzazione e del Segretario Nazionale alla Tesoreria;
b. discutere e sottoporre ad approvazione il rendiconto consuntivo e preventivo;
c. eleggere, ogni quattro anni, il Presidente Nazionale e la Segreteria Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti ed il Collegio Nazionale dei Probiviri;
d. impartire le direttive generali per il raggiungimento degli scopi istituzionali della Federazione, esprimere pareri e formulare  voti sui  temi congressuali;
e. votare le mozioni presentate e discusse
f. deliberare su ogni materia demandata al Congresso dalla legge e/o dallo Statutog. deliberare modifiche dello statuto con la maggioranza dei 3/4 dei voti esprimibili in Congresso dalle Sezioni Provinciali, in regola con il pagamento delle quote associative, a condizione che i delegati partecipanti  rappresentino almeno i 3/4 degli iscritti su base nazionale.
11.2  Le deliberazioni del Congresso e le elezioni degli organi nazionali in seduta ordinaria vengono prese ove non diversamente previsto dal presente Statuto con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) + 1 dei voti delle sezioni provinciali aventi diritto al voto secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 12 – CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO:  COMPITI
12.1  Sono compiti del Congresso Nazionale riunito in seduta straordinaria:
a. discutere ed approvare i temi posti all’ordine del giorno;
b. modificare o ratificare le delibere già approvate dal Consiglio Nazionale;
c. eleggere Presidente e Segreteria Nazionale e tutte le altre cariche elettive nazionali, in caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente Nazionale;
d. deliberare lo scioglimento della Federazione e la destinazione dei fondi residui;
e. operare modifiche di statuto.
12.2  Le deliberazioni del Congresso in seduta straordinaria, di cui alla lettera a), b) e c) sono prese con la maggioranza del superiore al 50% dei voti rappresentati in Congresso dalle Sezioni Provinciali, in regola con i pagamenti delle quote associative dopo l’accertamento della Commissione Verifica Poteri.
12.3  Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere d) ed e) sono adottate con la maggioranza di almeno i 3/4 dei voti esprimibili in Congresso dalle Sezioni Provinciali, in regola con il pagamento delle quote associative, a condizione che i delegati partecipanti  rappresentino almeno i 3/4 degli iscritti su base nazionale.

Art. 13 – IL PRESIDENTE NAZIONALE
13.1  Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ordinario ogni quattro anni, su lista unica insieme ai componenti della Segreteria Nazionale.
13.2  Dispone della firma sociale, ed è il legale rappresentante della FIMP a tutti gli effetti di legge, ne firma gli atti e sta per essa in giudizio.
13.3  Il Presidente Nazionale svolge le seguenti funzioni:
a. convoca il Congresso Nazionale,
b. convoca e presiede la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale, può convocare la Direzione Nazionale.
c. sigla gli ACN o altri accordi o convenzioni con soggetti terzi al sindacato, che necessitano comunque della successiva ratifica del Consiglio Nazionale;
d. presiede l’attività della Segreteria Nazionale ed è il Direttore politico degli organi nazionali di informazione del Sindacato;
e.  propone per la delibera alla Segreteria Nazionale  l’istituzione e la nomina dei responsabili di eventuali coordinamenti nazionali, l’eventuale attribuzione di deleghe e/o incarichi speciali, la nomina del Direttore responsabile dell’Editoria;
f. propone per la delibera alla Segreteria Nazionale eventuali incarichi in enti o società partecipate e/o controllate dalla Federazione
g. può nominare ulteriori componenti della Commissione Nazionale Trattative oltre a quelli previsti per Statuto
h. attiva il Collegio Nazionale dei Probiviri per  le funzioni previste dallo Statuto.
13.4 E’ facoltà del Presidente individuare uno o più consulenti, anche esterni al sindacato, nonché avvalersi di personale per lo svolgimento delle proprie attività, sentita la Segreteria Nazionale.
13.5  Qualora il Presidente Nazionale cessi il rapporto di lavoro, quale Pediatra di Famiglia, durante il mandato sindacale, il Consiglio Nazionale può decidere se far portare a termine o meno il mandato medesimo.
13.6  E’ il garante dello Statuto.
13.7  Coordina la stipula degli accordi Collettivi Nazionali che è di competenza della delegazione alle trattative.
13.8  In caso di assenza o temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte dal  Vice-Presidente anziano.
13.9  In caso di dimissioni od impedimento permanente decadono tutte le cariche elettive nazionali e viene convocato dal Vice-Presidente anziano un Congresso elettivo straordinario per tutte le cariche.
13.10 Nel caso in cui, in un Congresso Nazionale appositamente convocato, la maggioranza dei delegati rappresentanti almeno il 50% (cinquanta per cento) + 1 a livello nazionale di tutti gli iscritti al sindacato, in regola con le quote associative, voti la sfiducia al Presidente Nazionale, questi ha l’obbligo di dimettersi.

Art. 14 – LA SEGRETERIA NAZIONALE – COMPONENTI – FUNZIONI E COMPITI
14.1  La Segreteria Nazionale è l’Organo esecutivo nazionale con funzione deliberante. È presieduta e diretta dal Presidente Nazionale. I componenti della Segreteria Nazionale sono eletti su lista unica insieme al Presidente Nazionale, dal Congresso Nazionale ogni quattro anni.
14.2  La Segreteria Nazionale è formata dal Presidente Nazionale e da altri otto componenti  eletti, oltre a un Segretario alla Presidenza, senza diritto di voto, di nomina del Presidente Nazionale, ed è così composta:
1. Presidente Nazionale;
2. Vice-Presidente Nazionale;
3. Vice-Presidente Nazionale;
4. Segretario Nazionale all’Organizzazione;
5. Vice Segretario Nazionale all’Organizzazione;
6. Segretario Nazionale alla Tesoreria;
7. Vice-Segretario Nazionale alla Tesoreria;
8. Segretario Nazionale alle attività scientifiche ed etiche;
9. Segretario Nazionale agli aspetti previdenziali;
10. Segretario alla Presidenza.
14.3  La Segreteria Nazionale ha la responsabilità esecutiva della Federazione.
14.4  La Segreteria Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.
14.5  Le convocazioni devono essere effettuate almeno sette giorni prima, salvo motivi d’urgenza.
14.6  La Segreteria Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale.
14.7  Le delibere sono prese a maggioranza del 50% (cinquanta per cento) + 1 degli aventi diritto al voto e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente Nazionale.
14.8  Le riunioni sono valide se sono presenti almeno sei  componenti.
14.9  Non sono ammesse deleghe.
14.10 Di norma partecipano alla Segreteria Nazionale, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Coordinatore della Direzione Nazionale.
14.11 Il Presidente Nazionale in caso di dimissione o impedimento permanente di uno o più componenti, escluso il Presidente Nazionale stesso, nomina il/i nuovo/i componente/i. La nomina del/i sostituto/i dovrà in ogni caso essere ratificata dal primo Congresso Nazionale successivo. Se il numero dei componenti decaduti supera la metà dei componenti totali, escluso il Presidente, tutte le cariche elettive decadono e deve essere convocato dal Presidente Nazionale un nuovo Congresso Elettivo.  

Art. 15 – IL CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE
15.1  Il Consiglio Nazionale è composto:
a) dai componenti degli organi nazionali elettivi, senza diritto di voto;
b) dai Segretari delle Sezioni Provinciali in regola con il pagamento delle quote associative, ovvero da un loro rappresentante se  componente del Consiglio Provinciale.
c) dai Segretari Regionali, senza diritto di voto.
15.2  Il Consiglio Nazionale si riunisce, di regola, una volta all’anno in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente Nazionale effettuata almeno trenta giorni prima.
15.3  Il Consiglio Nazionale può riunirsi in seduta straordinaria su delibera della Segreteria Nazionale ovvero su richiesta di 1/3 delle sezioni provinciali in regola con il pagamento delle quote associative.
15.4  La riunione deve svolgersi entro  sessanta giorni dalla  notifica della richiesta.
15.5  In sede di Consiglio Nazionale sono ammesse deleghe solo all’interno del Consiglio Provinciale.
15.6  Il Consiglio attiva la COMMISSIONE VERIFICA POTERI costituita a norma del presente Statuto.
15.7  Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale, coadiuvato dagli altri  componenti della Segreteria Nazionale.
15.8 Ogni componente il Consiglio Nazionale, di cui al comma 15.1 lettera b, ha diritto al numero di voti definito dalla Commissione Verifica Poteri.

Art. 16 – IL CONSIGLIO NAZIONALE: COMPITI
16.1  Sono compiti del Consiglio nazionale:
a) esaminare ed approfondire tutti gli aspetti, comunque collegati all’assistenza pediatrica ed i contenuti delle piattaforme rivendicative nazionali, suggerendo alla Segreteria Nazionale le proposte da presentare al Congresso Nazionale;
b) valutare e confrontare lo stato di applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali dei quali la Federazione è firmataria;
c) Valutare il funzionamento delle Sezioni Provinciali, dei Comitati di Coordinamento Regionali indicando o delegando alla Segreteria Nazionale le misure e le iniziative più idonee per affrontare situazioni particolari;
d) ratificare, anche su convocazione urgente, gli Accordi Collettivi Nazionali siglati dal Presidente Nazionale;
e) assumere per motivi di urgenza decisioni sulla linea politica della  Federazione decisioni che dovranno comunque essere ratificate dal Congresso Nazionale, convocato in via ordinaria o straordinaria.
16.2  Tutte le decisioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti a condizione che le Sezioni Provinciali presenti rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti su base nazionale.
16.3  In caso contrario il Consiglio Nazionale si aggiorna in seconda convocazione fatta attraverso lettera raccomandata a.r. e potrà prendere decisioni con la presenza di almeno 1/3 delle Sezioni Provinciali rappresentanti almeno la metà degli iscritti su base nazionale.

ART. 17 – LA DIREZIONE NAZIONALE
17.1  La Direzione Nazionale è l’organo nazionale di rappresentanza delle Regioni.
17.2 E’ costituita da  tutti i Segretari Regionali  o da un loro delegato facente parte del Consiglio Regionale. Non sono ammesse deleghe tra le diverse Regioni.
17.3 I componenti eletti della Segreteria Nazionale fanno parte di diritto, della Direzione Nazionale senza diritto di voto. Il Presidente Nazionale ed il Vice-Presidente Nazionale con delega ai rapporti con la Direzione Nazionale ne fanno parte senza diritto di voto. I restanti componenti la Segreteria Nazionale possono, su invito del Coordinatore, presenziare alle riunioni senza diritto di voto.
17.4 La Direzione Nazionale, alla prima riunione dopo le elezioni degli organi centrali, elegge al proprio interno un Coordinatore e due Vice-Coordinatori che durano in carica quattro anni. Il Coordinatore ed i Vice-Coordinatori sono eletti con voto palese, per alzata di mano, a maggioranza. Il Coordinatore propone l’ordine del giorno da inviare a cura della Presidenza Nazionale con almeno 15 giorni di anticipo, salvo i casi di urgenza, e presiede le riunioni.
17.5 Il Coordinatore della Direzione Nazionale e/o i due Vice–Coordinatori possono essere sfiduciati su richiesta motivata del 50% (cinquanta per cento) + 1 dei componenti della Direzione stessa, approvata a maggioranza.
17.6 La Direzione Nazionale si riunisce una volta l’anno in via ordinaria e ogni qualvolta il Coordinatore Nazionale lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta della Segreteria  Nazionale, o quando almeno  1/3 dei componenti sottoscriva esplicita e motivata richiesta al Presidente Nazionale. L’organizzazione della riunione annuale ordinaria e delle riunioni richieste dalla Segreteria Nazionale è in carico alla Tesoreria Nazionale per gli aspetti logistici e il rimborso spese sostenute dai componenti la Direzione Nazionale. Le spese sostenute dai componenti per la partecipazione ad ulteriori riunioni sono a carico delle rispettive Tesorerie Regionali.
17.7 La Direzione Nazionale:
a.  è l’organo di consultazione politica e di elaborazione e di approfondimento delle linee politiche del sindacato indicate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.  
b.  effettua l’analisi comparativa degli Accordi Integrativi Regionali e collabora con la Segreteria Nazionale alla elaborazione della Piattaforma Contrattuale Nazionale, coerentemente agli indirizzi Congressuali e del Consiglio Nazionale. Si confronta sulle tematiche degli Accordi Regionali ed esprime parere alla Presidenza Nazionale sugli Accordi sottoscritti verificandone l’adesione alle linee strategiche del Congresso e del Consiglio Nazionale.
c.  Esprime parere su ogni altro argomento demandato dalla Segreteria Nazionaled.  Propone alla Segreteria Nazionale le candidature per l’istituzione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso Nazionale.
e.  Esprime un parere su proposta del Presidente Nazionale sulla nomina agli organismi od enti controllati o partecipati dalla FIMP.17.8 Le riunioni della Direzione Nazionale sono valide con la partecipazione di almeno il 50% +1 dei componenti.
17.9  Ciascun componente della Direzione Nazionale ha diritto ad un voto.
17.10 Il coordinatore della Direzione Nazionale ed altri due componenti della Direzione Nazionale entrano a far parte della Commissione Nazionale Trattative. La Direzione Nazionale indica tra i tre eletti il componente che farà parte di diritto della Delegazione Trattante

Art. 18 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
18.1  Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi ed un supplente primo fra i non eletti, il quale subentra nella funzione degli effettivi solo in caso di loro impedimento o assenza, eletti dal Congresso Nazionale a norma del Regolamento Elettorale di cui al titolo VII.
18.2  Entro otto giorni dalle elezioni, il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti nomina nel suo seno un Presidente.
18.3  Al Collegio è demandato l’esame dei documenti contabili e la verifica di legittimità delle spese, anche nel corso dell’esercizio sociale.
18.4  Il Collegio esprime, con apposite relazioni, giudizi di legittimità sui rendiconti consuntivi e preventivi, predisposti dal Segretario Nazionale alla Tesoreria.
18.5  In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti, fino ad un massimo di due, gli stessi sono sostituiti nel corso della prima riunione della Segreteria Nazionale che si svolgerà subito dopo la data delle dimissioni, decadenza o decesso. Con parità di voti, per l’elezione o la surroga dei Membri del Collegio, prevale il più anziano di età.

Art. 19 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
19.1  Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
19.2  Esso è composto di cinque componenti effettivi e da due supplenti, risultati primi fra i non eletti i quali subentrano nelle funzioni degli effettivi solo in caso di loro impedimento o assenza, eletti dal Congresso Nazionale, a norma del Regolamento Elettorale di cui al titolo VII.
19.3  La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico sindacale a livello nazionale.
19.4  Requisito indispensabile è l’aver superato i quarant’anni di età ed avere almeno 10 anni di anzianità di iscrizione alla Federazione.
19.5  Entro otto giorni dall’elezione, il Collegio nomina a maggioranza nel suo seno un Presidente e un Segretario.
19.6  Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide, su tutte le questioni disciplinari che gli vengono rimesse dalla Segreteria Nazionale, in unica istanza, se riguardano gli organi centrali della Federazione, in seconda ed ultima istanza, su ricorsi proposti avverso le decisioni adottate dal Collegio Provinciale dei Probiviri.
19.7  Il Collegio decide con l’intervento del Presidente e di quattro membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice del 50% (cinquanta per cento) + 1.
19.8  In caso di parità prevale il voto del Presidente.
19.9  In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal componente più anziano d’età.
19.10  Il Collegio Nazionale dei Probiviri, ricevuti gli atti relativi ai procedimenti di sua competenza, dà corso, senza indugio, alle necessarie istruttorie per l’accertamento dei fatti ed eleva le contestazioni del caso. Quindi, sentito l’inquisito, adotta le decisioni che ritiene opportune, nel corso di una riunione alla quale possono assistere, con l’obbligo del silenzio, gli iscritti alla Federazione.
19.11   Il Collegio può erogare le seguenti sanzioni disciplinari: a. avvertimento scritto;b. richiamo con diffida;c. censura;d. sospensione;e. espulsione.
19.12   Fra gli atti di indisciplina è inclusa l’assenza ingiustificata, per più di tre sedute, anche non consecutive, dei membri degli Organi Centrali o Periferici della Federazione. Ciò comporta l’automatica decadenza dall’incarico e la conseguente nomina del primo non eletto.
19.13   Le decisioni del Collegio, da assumersi entro il termine di due mesi dal ricevimento degli atti, sono motivate e notificate all’inquisito. Esse sono definitive.
19.14   In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, si applica la disciplina prevista per i componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

TITOLO III

GLI UFFICI CENTRALI

Art. 20 – IL SEGRETARIO NAZIONALE ALL’ORGANIZZAZIONE
20.1   Il Segretario Nazionale all’Organizzazione è il responsabile dei problemi organizzativi e amministrativi e si avvale della collaborazione del Vice-Segretario Nazionale. Assiste il Presidente nel coordinamento della Delegazione per le trattative. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario Nazionale le sue funzioni sono assunte dal Vice-Segretario Nazionale. E’ il Presidente della Commissione Verifica Poteri.

Art. 21 – IL SEGRETARIO NAZIONALE ALLA TESORERIA
21.1  Il Segretario Nazionale alla Tesoreria è il responsabile dei problemi di gestione economica; amministra i fondi nazionali della FIMP e risponde direttamente della cassa nazionale. Provvede alla riscossione ed alla registrazione delle quote sociali e di tutte le entrate dovute. E’ responsabile dei pagamenti e della loro legittimità. Propone alla Segreteria Nazionale, per le necessarie delibere, l’entità delle quote associative annuali, dei rimborsi spese e degli eventuali gettoni di presenza. Predispone il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l’anno successivo. In caso di assenza o impedimento del Segretario Nazionale alla Tesoreria, le sue funzioni sono assunte dal Vice Segretario Nazionale alla Tesoreria.

Art. 22 – IL SEGRETARIO NAZIONALE AGLI ASPETTI PREVIDENZIALI
22.1  Il Segretario Nazionale agli aspetti previdenziali della categoria è il naturale tramite tra le posizioni espresse in materia dalla FIMP e l’Enpam. Svolge, su delega del Presidente Nazionale, compiti inerenti le attività di copertura professionale e umana della categoria.

Art. 23 – IL SEGRETARIO NAZIONALE ALLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
23.1  Il Segretario Nazionale alle attività scientifiche ed etiche è delegato dal Presidente Nazionale al controllo di tutte le attività scientifiche ed aspetti etici attuate dalla Federazione e fornisce periodicamente dettagliato rapporto in seno alla Segreteria Nazionale.

Art 24 – COMMISSIONE NAZIONALE TRATTATIVE
24.1  La Commissione alle Trattative per il rinnovo degli AA.CC.NN. è composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dai componenti della Segreteria Nazionale e dal coordinatore della Direzione Nazionale e da due componenti eletti al suo interno. Il Presidente può nominare ulteriori componenti della Commissione Nazionale Trattative  oltre quelli già previsti per Statuto.

Art. 25 – LA DELEGAZIONE NAZIONALE TRATTANTE
25.1  La Delegazione alle trattative è composta secondo quanto concordato in trattativa nazionale con la controparte e con le altre organizzazioni sindacali.
25.2  Sulla base di tali accordi e di quanto previsto dal presente Statuto, il Presidente Nazionale individua, di volta in volta, i componenti della Delegazione Nazionale Trattante.

Art. 26 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI
26.1  Entro la data del 31 marzo di ogni anno si riunisce la COMMISSIONE VERIFICA POTERI, che determina il numero dei pediatri di famiglia iscritti ad ogni singola sezione provinciale, tenuto conto della media dei suoi iscritti nell’ultimo triennio, per i quali siano state regolarmente versate, entro i limiti stabiliti dallo Statuto, le quote sociali a livello nazionale.
26.2  La Commissione Verifica Poteri determina il numero dei voti spettanti ad ogni singola Sezione Provinciale secondo i seguenti criteri:a) un voto per ogni Sezione Provinciale;b) un voto ogni dieci pediatri iscritti frazione superiore a cinque.
26.3  La Commissione è composta da cinque componenti.
26.4  Fanno parte, di diritto, della Commissione il Segretario Nazionale all’Organizzazione e il Segretario Nazionale alla Tesoreria.
26.5  Gli ulteriori tre componenti vengono designati dalla Segreteria Nazionale su proposta della Direzione Nazionale entro un mese dalla sua nomina.
26.6  Presiede la Commissione il Segretario Nazionale all’Organizzazione o, in sua assenza, il Segretario Nazionale alla Tesoreria.
26.7  Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente anziano, è responsabile della sua convocazione.
26.8  I conteggi elaborati dalla Commissione sono validi per la durata di un anno e una volta elaborati devono essere pubblici ed inviati ai Segretari Provinciali entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
27.1  Tutti gli iscritti o tutti coloro che sono stati iscritti all’a Federazione accettano, con la semplice iscrizione alla Federazionemedesima, il trattamento dei propri dati personali da parte della Federazione nel rispetto della Legge n.675/96.
27.2 In particolare gli associati consentono espressamente alla Federazione  e per essa al suo legale rappresentante l’utilizzo, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali anche mediante cessione degli stessi a terzi ivi comprese società esterne alla Federazione medesima.
27.3  Il consenso del trattamento dei dati personali viene espresso dall’associato con la sottoscrizione della richiesta di iscrizione e con la conseguente accettazione dello Statuto.
27.4  L’Associato può accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare direttamente i diritti di cui all’Art. 13, Legge n.675/96.
27.5  Responsabile del trattamento dei dati personali è la Federazione stessa, che ha sede a Roma – Via Carlo Bartolomeo, Piazza n.30.
27.6  L’associato può sempre recedere dal consenso prestato inviando lettera A.R. alla Federazione.
27.7  Le Organizzazioni Sindacali o le Associazioni aderenti alla FIMP, nonché le Sezioni Provinciali e Regionali della FIMP devono inviare copia sottoscritta dal singolo associato con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali del medesimo o, comunque, atto dal quale risulti che le stesse sono in possesso della predetta autorizzazione.

Art. 28 – INCOMPATIBILITÀ
28.1  Tutti membri degli organi nazionali possono ricoprire, senza che ciò comporti a priori incompatibilità e/o conflitto d’interessi, cariche sociali, anche a titolo oneroso, in Società di capitali nelle quali la FIMP abbia acquisito partecipazioni anche di controllo.

TITOLO IV

GLI ORGANI PERIFERICI

Art. 29- LE SEZIONI PROVINCIALI
29.1  Sono organi periferici della FIMP attraverso le quali si attua la politica della Federazione sul Piano Provinciale hanno i seguenti compiti:
a) assicurare unicità di indirizzo sindacale per l’attuazione delle deliberazioni degli Organi Nazionali e garantire la tutela degli interessi professionali, morali, giuridici, economici previdenziali ed assistenziali degli aderenti a livello provinciale;
b) esercitare il confronto con le parti politiche e sociali locali allo scopo di migliorare l’organizzazione sanitaria nell’ambito provinciale per quanto attiene alla tutela della salute dell’infanzia e dell’età evolutiva;
c) promuovere ed appoggiare tutte le iniziative scientifiche e culturali tendenti ad una maggiore qualificazione dei medici Specialisti in Pediatria;
d) rappresentare i medici aderenti nei confronti delle autorità locali governative, degli enti territoriali, economici, previdenziali ed assistenziali;
e) hanno la facoltà di intraprendere azioni sindacali locali, compatibili con le direttive nazionali, comunicandone i termini e le modalità alla Presidenza Nazionale.
29.2  Le sezioni Provinciali godono di autonomia amministrativa ed organizzativa.
29.3  Entro il 31 gennaio di ogni anno le Sezioni Provinciali sono tenute ad inviare l’elenco nominativo, corredato dall’indirizzo, di tutti i Pediatri convenzionati con il S.S.N. suddiviso per ASL, ed a versare per intero alla tesoreria nazionale, la quota associativa nazionale dei Pediatri di libera scelta iscritti alla Sezione Provinciale, unici aventi diritto al voto con allegato il loro elenco nominativo evidenziato e convalidato dalle ASL o dalla Regione.
29.4  Solo nel caso in cui la ASL o la Regione non siano in grado di fornire gli elenchi è ammessa la presentazione della lista degli iscritti in autocertificazione da parte della Sezione Provinciale accompagnato da atto ufficiale della ASL o della Regione che dimostri l’impossibilità di fornire gli elenchi.
29.5  Nel caso non vengano presentate le liste convalidate o i pagamenti vengano effettuati dopo il 31 gennaio , non potranno essere computati dalla Commissione Verifica Poteri ai fini elettorali per l’anno in corso.
29.6  Il pagamento delle quote associative nazionali,relative a ciascun anno, sono comunque dovute, anche se non computabili ai fini della media triennale e del voto nelle assisti nazionali, pena il non diritto di voto.
29.7  Per le nuove Sezioni Provinciali la quota associativa annuale sarà proporzionalmente ridotta in dodicesimi a far tempo dalla ratifica della Costituzione da parte della Segreteria Nazionale.
29.8  Le quote associative ridotte di cui al comma precedente, ai fini elettorali, sono computate dalla Commissione Verifica Poteri come quote annuali intere.

ART. 30 –CONGRESSO PROVINCIALE
30.1 Il congresso Provinciale è il massimo organo deliberante della Sezione Provinciale ed è composto dagli aderenti o dai loro delegati.- E’ consentita una sola delega a persona, ad altro iscritto alla Sezione-. Il Congresso indica le direttive da seguire da parte degli organi deliberanti ed esecutivi della Sezione, in esecuzione delle direttive di politica sindacale impartite dagli Organi Centrali della Federazione. Il Congresso Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno e almeno due mesi prima dell’inizio del Congresso Nazionale Elettivo della FIMP, su convocazione della Segreteria Provinciale. In Congresso Provinciale si riunisce in via straordinaria su richiesta si almeno due terzi dei componenti la Segreteria Provinciale. La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere le motivazioni della stessa e gli argomenti posti all’ordine del giorno.30.1      Le decisioni del Congresso Provinciale sono adottate a maggioranza e sono valide con la partecipazione della metà più uno degli aderenti o dei delegati.
30.2  Il Congresso Provinciale elegge ogni quattro anni:
1. La Segreteria Provinciale;
2. Il Collegio dei Sindaci;
3. Il Collegio Provinciale dei Probiviri.

Art. 31 –SEGRETERIA PROVINCIALE
31.1  La Segreteria Provinciale è composta da almeno cinque membri tra cui un Segretario Provinciale, un Vice Segretario ed un Tesoriere.
31.2  La Segreteria Provinciale è l’organo esecutivo della Sezione Provinciale ed ha il compito di attuare le deliberazioni del Congresso Provinciale. Essa rappresenta la FIMP sul piano provinciale nei confronti dei terzi.
31.3  La Segreteria si riunisce subito dopo il Congresso e di norma ogni sei mesi ed è convocata per iniziativa del Segretario Provinciale o su richiesta di almeno tre suoi membri, con un preavviso di almeno sette giorni.

Art. 32 – COLLEGIO DEI SINDACI – COMPOSIZIONE E FUNZIONI
32.1  Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, tra i quali è eletto il Presidente e due supplenti.
32.2  Esso esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle spese relative alla gestione della sezione provinciale e ne riferisce alla Segreteria Provinciale.

Art. 33 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – COMPOSIZIONE E FUNZIONI
33.1  Il collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, di età superiore ai 40 (quaranta) anni di cui tre effettivi, tra i quali è eletto il Presidente e due supplenti.
33.2  Al Collegio dei Probiviri vanno deferite tutte le questioni relative agli aderenti alla Sezione Provinciale.20.1  Le decisioni del Collegio dei Probiviri, da assumersi entro due mesi dal procedimento, devono essere notificate per iscritto e motivate.
33.3  Il Collegio può erogare le sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto.
33.4  Contro le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri, si può ricorrere, entro trenta giorni dalla loro notifica, al Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 34 – SEZIONI PROVINCIALI FINO A 15 ADERENTI
34.1  Nelle Sezioni Provinciali con un numero pari o minore a quindici aderenti, tutte le funzioni sono espletate dalla Segreteria Provinciale, con esclusione di quelle disciplinari che sono demandate a Collegio Nazionale dei Probiviri.
34.2  Sono fatte salve le disposizioni statutarie delle Sezioni Provinciali, convalidate con atto notarile, in data antecedente al 31 dicembre 2008.

TITOLO V

COMITATI DI COORDINAMENTO REGIONALI ED INTERREGIONALI

Art. 35 – I COMITATI DI COORDINAMENTO REGIONALI
35.1  I Comitati di Coordinamento Regionali ed Interregionali si articolano in:
a) Consiglio Regionale;
b) Segreteria Regionale;
c) Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
35.2  Il Consiglio Regionale è formato dai candidati proposti dalle Segreterie delle Sezioni Provinciali, composto di: * 7 (sette) Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è uguale o inferiore a 3 (tre);* 9 (nove) Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è uguale o inferiore a 5 (cinque);* 15 (quindici) Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è uguale o superiore a 6 (sei).
35.3  Ogni Sezione Provinciale non potrà essere rappresentata nel Consiglio Regionale con più della metà dei componenti il Consiglio stesso, salvo che nella Regione vi siano due sole Sezioni Provinciali.
35.4  Attribuito ad ogni Sezione Provinciale un Consigliere, per la successiva attribuzione dei restanti Consiglieri Regionali alle singole Sezioni Provinciali, si procederà nel seguente modo: il numero complessivo dei medici, con diritto al voto, iscritti alle Sezioni Provinciali della Regione sarà diviso rispettivamente per 7-P o per 9-P o per 15-P, P numero delle Sezioni Provinciali della Regione, ai sensi del secondo comma del presente articolo. Il quoziente così ottenuto sarà preso quale divisore dei medici iscritti a ciascuna Sezione Provinciale. Il nuovo quoziente determina il numero dei Consiglieri Regionali spettanti a ciascuna Sezione Provinciale oltre a quello attribuito all’inizio.
35.5  Nel caso che una Sezione Provinciale risulti assegnataria di un numero di Consiglieri maggiori della metà, i numeri eccedenti e/o i resti verranno suddivisi proporzionalmente tra le altre Sezioni Provinciali.
35.6  Se tutti i posti non sono assegnati, quelli disponibili saranno assegnati alle Sezioni con i maggiori resti in ordine decrescente.
35.7  Per la Valle D’Aosta, le Province di Bolzano e Trento il Consiglio Regionale si identifica con il Consiglio Provinciale.
35.8  Qualora nell’ambito di una Regione si costituiscano nuove Sezioni Provinciali, entro trenta giorni dall’approvazione del Consiglio Regionale della richiesta di adesione alla FIMP, il Segretario Regionale convocherà in seduta straordinaria il Consiglio stesso per ricalcolare il numero dei Consiglieri spettanti alle singole Sezioni Provinciali ai sensi dei commi 2, 3, e 4 del presente articolo. Lo stesso criterio vale per la composizione del Consiglio Regionale ove il Comitato di Coordinamento Regionale non è ancora costituito. In questo caso l’iniziativa della sua costituzione può essere presa dal Segretario di una delle Sezioni Provinciali già costituite.
35.9  Nel caso in cui nella Regione non risultino costituite Sezioni Provinciali, l’iniziativa della costituzione del Comitato di Coordinamento Regionale potrà essere assunta contestualmente all’approvazione da parte della Segreteria Nazionale della richiesta di adesione alla FIMP della prima delle Sezioni Provinciali.
35.10   Requisiti indispensabili per essere nominato Consigliere Regionale sono: essere Consigliere Provinciale nella provincia di appartenenza ed esercitare la Pediatria di libera scelta.
35.11   All’atto del suo insediamento il Consiglio Regionale elegge al suo interno:La Segreteria Regionale composta da: a. 1 (uno) Segretario; b. 1 (uno) Vice-Segretario Regionale; c. 1 (uno) Tesoriere Regionale.Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, composto da 3 (tre) membri.
35.12  La Segreteria Regionale cura:a. l’attuazione della politica sindacale a livello regionale secondo le linee programmatiche nazionali; b. l’organizzazione delle Sezioni nelle Province ove non siano costituite; c. i rapporti con la Regione per quanto riguarda le iniziative di attività in materia sanitaria ed i rapporti con la Federazione Nazionale degli Ordini del Medici ed Odontodiatri; d. la designazione dei rappresentanti in seno agli Organi Regionali; e. l’approvazione del rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l’esercizio successivo.
35.13  Gli Organi Regionali restano in Carica 4 (quattro) anni anche in deroga a quanto previsto al comma sesto del presente articolo.
35.14  La sede è quella dove risiede il Segretario Regionale.
35.15  Il Segretario risponde alla firma in sede regionale e rappresenta il Sindacato a livello Regionale.
35.16  Il Vice-Segretario Regionale sostituisce a tutti gli effetti il Segretario Regionale in caso di sua assenza o impedimento.
35.17  Il tesoriere Regionale dispone di un fondo regionale cui contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti e lo amministra.
35.18  L’ammontare della quota è determinata dal consiglio Regionale su proposta del Tesoriere Regionale.
35.19   Il Consiglio Regionale si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Segretario Regionale ed in seduta straordinaria o su iniziativa del Segretario Regionale o su richiesta al Segretario Regionale di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri Regionali.
35.20  Le convocazioni devono essere effettuate con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, tranne nei casi di urgenza.
35.21  Le riunione del Consiglio Regionale possono essere tenute a rotazione nelle sedi delle Sezioni Provinciali.
35.22  Esse sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri più uno.
35.23  Le deliberazioni in seno al Consiglio Regionale sono valide a maggioranza semplice; ogni componente ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe; in caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Regionale.
35.24  I Revisori Regionali dei conti hanno il compito di esaminare i documenti contabili e di verificare la legittimità delle spese sostenute nonché la consistenza di cassa con diritto ad esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.
35.25  In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente a partecipare alle riunioni di uno dei componenti della Segreteria Regionale o del Collegio Regionale provvede, entro trenta giorni, alla sostituzione.
35.26  I membri eletti alle Cariche Nazionali o Regionali fanno parte di diritto del Consiglio Regionale della Regione di appartenenza.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – SCIOGLIMENTO
36.1  Lo scioglimento della Federazione Nazionale può essere deciso solo dal Congresso Nazionale convocato in seduta straordinaria che provvederà altresì a decidere la destinazione dei fondi residui.

Art. 37 – TITOLI O ATTESTATI DI BENEMERENZA
37.1 La Segreteria Nazionale può conferire titoli o attestati di benemerenza a quanti, avendo ricoperto cariche sociali, abbiano determinato con la loro attività una crescita dell’immagine della FIMP, o abbiano contribuito, attraverso idee, iniziative e presenza costante, un miglioramento delle condizioni professionali dei Pediatri aderenti alla FIMP.
37.2 Sono conferibili i seguenti titoli od attestati di benemerenza:- Presidente onorario; – Presidente emerito; – Socio onorario; – Socio emerito.
37.3  Tutti coloro che abbiano ricevuto titoli o attestati di benemerenza sono esonerati dal pagamento della quota associativa nazionale.
37.4  Tutti coloro che abbiano ricevuto titoli o attestati di benemerenza possono partecipare, su invito del Presidente, alle sedute degli Organi Nazionali a titolo consultivo.

Art. 38 – NORME DI RINVIO
38.1  Per tutte le norme non contemplate nel presente Statuto si fa riferimento alla Costituzione, al Codice Civile e alle leggi vigenti.

NORMA FINALE N°1
Gli organi periferici possono dotarsi di un proprio Statuto purché non in contrasto con le norme ed i principi dello Statuto Nazionale.
NORMA FINALE N° 2
Restano in essere le diverse strutturazioni statutarie provinciali e regionali in vigore alla data di approvazione del presente Statuto

ALLEGATI


Allegato 1
REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE, DELLA SEGRETERIA NAZIONALE, DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIREGOLAMENTO PER LE ELEZIONI
1. Per  l’attribuzione dei voti spettanti alle singole province valgono i criteri  di cui all’art. 26 (Commissione verifica poteri) del presente statuto.
2. Le candidature alla carica  del Presidente Nazionale e della Segreteria Nazionale sono presentate su lista unica e chiusa. Le elezioni avvengono dopo la presentazione dei programmi elettorali e delle liste uniche ad essi collegate. 
3. Le candidature al Collegio Nazionale dei Probiviri devono essere presentate tramite lista con almeno 8 candidati.
4. Le candidature al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti devono essere presentate tramite lista con almeno 6 candidati.
5. Ogni lista può essere presentata dai delegati di una singola Sezione Provinciale o di un insieme di Sezioni Provinciali che rappresentano globalmente almeno il 20% dei voti esprimibili su base nazionale. 
6. Ogni lista deve avere una denominazione per l’identificazione. 
7. Le liste devono essere presentate al Presidente del Seggio Elettorale costituito durante le operazioni congressuali, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza del Congresso. 
8. Per la elezione del Presidente Nazionale e della Segreteria Nazionale si procede votando con il sistema maggioritario puro. Ogni elettore esprime il voto per una lista senza esprimere preferenze. La lista che prende un voto in più delle altre esprime il Presidente Nazionale e l’intera Segreteria Nazionale. 
9. Il Presidente Nazionale, alla prima riunione della Segretaria Nazionale, che si svolgerà in sede Congressuale, subito dopo le elezioni,  conferisce gli incarichi come elencati all’art. 14 del presente Statuto. 
10. L’elezione dei componenti dei Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri avviene tramite presentazione di una o più liste. In ogni caso in cui sia votata solo la Lista, sono considerate espresse anche le preferenze per tutti i candidati della Lista stessa. In tal caso sarà computato un uguale numero di voti alla Lista ed ai singoli candidati. Nel caso sia votata la Lista e siano espresse delle preferenze, a candidati della medesima lista, in numero massimo pari al numero dei componenti dei Collegi, sono computati i voti alla Lista ed ai soli candidati che hanno ottenute le preferenze. Per l’assegnazione dei seggi vale il sistema proporzionale. Risultano eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. Nel caso di rinuncia da parte di uno o più candidati eletti, i seggi vanno ai candidati non eletti che abbiano ottenuto, il maggior numero di preferenze nella lista stessa. A parità di voti prevale il più anziano di età.
11. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
12. Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 (quattro) anni e non sono retribuite. 
13. Non è consentita l’appartenenza a più di uno dei seguenti Organi Centrali: Segreteria Nazionale, Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, Collegio Nazionale dei Probiviri. 

Allegato 2
REGOLAMENTO DEI CONGRESSI ORDINARI FIMP NON ELETTIVI.
1. L’inaugurazione del Congresso viene fatta dal Segretario Provinciale della Provincia sede del Congresso. 
2. Le candidature per la composizione dell’Ufficio di Presidenza del congresso devono essere presentate dalla Direzione Nazionale alla Segreteria Nazionale riunita prima dell’inizio del Congresso e sottoposte alla Commissione Verifica Poteri per l’attestato di regolarità delle quote pagate dalla relativa Sezione Provinciale. La Segreteria Nazionale designa la composizione dell’Ufficio di Presidenza.

Allegato 3
COMPITI ED ATTRIBUZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Il Presidente dirige e coordina il dibattito, può essere sostituito momentaneamente dal Vice-Presidente. Le decisioni del Presidente in ordine allo svolgimento del dibattito sono inappellabili. Il Presidente può a tal fine consultarsi con gli altri membri. I membri dell’Ufficio di Presidenza non partecipano alla discussione, non possono presentare o sottoscrivere mozioni e non partecipano direttamente alla votazione. Il segretario redige il verbale e raccoglie le richieste dei intervento che trasmette al Presidente.All’inizio dei lavori congressuali la Presidenza comunica i tempi ed i modi di attuazione dell’ordine del giorno del Congresso comprendenti:o Relazioni del Presidente Nazionale, Segretario Nazionale all’Organizzazione e Segretario Nazionale alla Tesoreria, temi, tavole rotonde, conferenze, e quant’altro previsto nel programma di convocazione del Congresso. o Discussione relativa alle relazioni. Chi intende parlare deve iscriversi presso il Segretario alla fine della presentazione delle relazioni stesse. Ai delegati spetta la precedenza. o Il tempo di ciascun intervento è stabilito dal Presidente all’inizio della discussione. o Presentazione delle mozioni: Il tempo utile per la loro presentazione è definito dalla Presidenza e deve essere entro il penultimo giorno del Congresso.o Ammissibilità delle mozioni. La Commissione raccolta e coordinamento delle mozioni valuterà l’ammissibilità delle mozioni presentate che devono essere dattiloscritte o comunque scritte in maniera leggibile e firmate esclusivamente dal Segretario Provinciale o dai Delegati Provinciali o dai Componenti degli Organi Statutari. Nel caso di mozioni similari o integrabili, la Commissione può invitare i primi firmatari di ogni mozione a unificarle o accordarle in un unico testo. Le mozioni possono essere ritirate in ogni momento fino a quando non siano poste in votazione. Il Presidente del Congresso decide l’ordine di presentazione delle mozioni. o Lettura, illustrazione e discussione delle mozioni con un tempo stabilito dal Presidente del Congresso. o Votazione delle singole mozioni a maggioranza dei voti rappresentati in Congresso. o Presentazione e votazione per l’approvazione del documento finale del Congresso, a maggioranza degli aventi diritto presenti. o Chiusura del Congresso.